RIPCI 2017 e le coperte ignifughe
Considera le coperte ignifughe come elemento di Protezione Attiva contro il Fuoco nel nuovo RIPCI /2017. Entrata in vigore il 12 dicembre 2017
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Decreto Reale 513/2017, lo scorso 12 giugno 2017 e con entrata in vigore 6 mesi dopo la pubblicazione (13 dicembre 2017), è stato approvato il nuovo RIPCI, Regolamento per le Installazioni e la Protezione Contro Incendi.
Oltre a stabilire i requisiti per la progettazione, installazione e manutenzione, degli equipaggiamenti e dei sistemi di protezione contro gli incendi e del personale che devono avere le aziende installatrici e manutentrici.
Considera le coperte ignifughe come elemento di Protezione Attiva contro il Fuoco e stabilisce i regolamenti e le norme specifiche da rispettare in termini di progettazione, omologazione, uso, installazione e manutenzione, specificando in allegato le normative con cui devono essere conformi (UNE – EN 1869/1997).
CAPITOLO III Aziende installatrici e aziende di manutenzione per impianti di protezione contro incendi Sezione 1.ª Aziende installatrici Articolo 9. Ambito di applicazione delle aziende installatrici. b) Le coperte ignifughe, che devono essere installate da aziende specializzate in sistemi di protezione contro incendi, aziende di manutenzione delle coperte ignifughe o dal proprio produttore. Quando la superficie dell'impianto non supera i 100 m² o si tratta di un'abitazione unifamiliare, possono essere installate anche dall'utente.
Texfire, come produttore nazionale di questo articolo da oltre 20 anni, offre una gamma di coperte antincendio, certificate secondo UNE EN1869/1997, con tre misure e due presentazioni pensate in base al settore di utilizzo.